In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento dei contributi per tre mensilità consecutive, la Cassa sospende le prestazioni di assistenza sanitaria supplementare. La sospensione, che viene comunicata al dipendente, ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene omesso il primo versamento del contributo ordinario. Le prestazioni vengono riattivate solo a seguito del versamento mediante mod. F24, entro 3 mesi dalla sospensione, dei contributi ordinari arretrati dovuti, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento. Nel caso di sospensione che si protragga per oltre 3 mesi, sarà annullata la posizione assistenziale del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come indicato al precedente art. 2.
La posizione amministrativa e debitoria del datore di lavoro non decade in caso di sospensione dei lavoratori iscritti.