L’iscrizione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, è prevista nel caso di contratti di durata non inferiore a 6 mesi e per i praticanti che stiano svolgendo il periodo di pratica professionale previsto dal rispettivo ordinamento d’appartenenza, fino a quando non si iscrivano ad una forma contributiva obbligatoria.Salvo quanto specificamente previsto dall’apposito Piano Sanitario, la Cassa può richiedere in qualsiasi momento al datore di lavoro o al beneficiario delle prestazioni la documentazione comprovante i requisiti sopra richiamati.In deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento, in caso di mancato versamento dei contributi previsti, la sospensione opera dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo per il quale è stato versato l’ultimo contributo ordinario, mentre, al verificarsi di altra causa di decadenza, il diritto alle prestazioni cessa dal 1° giorno del mese successivo. In nessun caso si procederà alla restituzione di contributi già versati.Ai collaboratori/praticanti si applicano tutte le norme previste dal regolamento, fatti salvi i casi di deroga esplicitamente richiamati.