Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, le controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del presente Regolamento, sono demandate all’Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.