Il diritto alle prestazioni, oltre al caso di sospensione di cui al precedente art. 7, si estingue:
a) Per cessazione del rapporto di lavoro
b) Per decesso
c) Per aspettativa non retribuita
Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, il diritto alle prestazioni per i lavoratori ed il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni dalla causa di cessazione. Diversamente, ferma restando la cessazione delle prestazioni dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, l’obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione. Nel caso sub b), il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate prima del decesso è trasmesso agli eredi del dipendente deceduto. Nel caso sub c), in deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, al termine dell’aspettativa e dunque al momento del reintegro nel posto di lavoro, le prestazioni sono riattivate dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta comunicazione del reintegro stesso: il contributo ordinario è in tal caso dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l’aspettativa non retribuita.
In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.