Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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ART. 5 – CONTRIBUTO ORDINARIO UNIFICATO

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del CCNL Studi Professionali, il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO), viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per dodici mensilità, di 29 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che viene versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP.  Alla Cassa spetta un contributo ordinario pari a 20,00 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente assunto in base al CCNL Studi Professionali

Nessun contributo deve essere versato per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi.

Il contributo ordinario CADIPROF è dovuto con decorrenza dal mese in cui avviene l’iscrizione alla Cassa e così fino al mese in cui si verifica una delle cause di decadenza previste dal successivo art. 8 (fatto salvo il caso previsto all’ultimo comma del precedente art. 3).

Le prestazioni decorrono comunque, come indicato al precedente art. 3, dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione.

Per i dipendenti assunti a tempo parziale (orizzontale, verticale, misto) si versano senza alcuna riduzione gli importi dovuti sia a titolo di una tantum che di contributo ordinario; se i dipendenti sono assunti presso più datori di lavoro che applicano lo stesso CCNL Studi Professionali, il contributo è dovuto una sola volta: tale disposto va inteso nel senso che è data facoltà ai datori di lavoro del medesimo dipendente di accordarsi per l’iscrizione ed il versamento a CADIPROF in capo ad uno solo di loro (delegato), il quale si farà poi carico di recuperare le quote di competenza degli altri (deleganti).

Si ricorda che la delega tra datori di lavoro non esonera i deleganti dalla responsabilità di eventuali sospensioni dell’assistenza CADIPROF, come regolamentata al successivo art. 7. In caso di contratto di somministrazione, l’onere di iscrizione e di contribuzione spetta al datore di lavoro che per quel dipendente è obbligato al versamento dei contributi sociali.

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