Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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Pacchetto Famiglia

Assistenza a figli non autosufficienti senza connotazione di gravità

Progetto sperimentale in vigore dal 1.1.2020 al 31.12.2025

CADIPROF rimborsa agli iscritti (nel periodo di validità della garanzia) il 50% delle spese sostenute, dal compimento del terzo anno di età fino al compimento del 18 anno di età, per l’assistenza e la cura del figlio/a (compresi i figli in adozione o in affidamento) che presenti una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 1.

L’importo verrà riconosciuto per l’ammontare massimo di euro 600 annui.
La prima erogazione viene effettuata all’atto della richiesta del dipendente. Le erogazioni successive alla prima avvengono trascorsi almeno dodici mesi dalla data della richiesta precedente per le spese sostenute nel periodo intercorso.

Il rimborso può essere richiesto dal dipendente in copertura CADIPROF da almeno 6 mesi dalla data della richiesta, per le spese sostenute, in costanza di copertura, per ciascun figlio/a non autosufficiente senza connotazione di gravità che necessiti di assistenza ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 1. Ad esempio, in seguito a patologie quali: Disturbi Pervasivi dello sviluppo (DPS), Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), o qualsiasi minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento e di relazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Rientrano in copertura le seguenti prestazioni:

  • PRESTAZIONI MEDICHE E/O PRESIDI E/O DISPOSITIVI TECNICI ACQUISTATI SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE (visite, analisi, farmaci, terapie di supporto, [come logopedista, pet-therapy o similari] con esclusione delle spese odontoiatriche).

Documentazione richiesta:

  • Modulo rimborso (compilazione online);
  • Autocertificazione dello stato di famiglia dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare.
  • Copia del verbale ASL validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps di appartenenza ai sensi della Legge104/1992 art. 3 comma 1.
  • Copia dei documenti di spesa fiscalmente validi (fatture, ricevute, scontrini fiscali parlanti, ticket) riferiti alle spese sostenute per il figlio/a fino a concorrenza della somma erogabile, intestati al dipendente o al figlio/a.
  • Copia della prescrizione del medico curante per le prestazioni mediche, i farmaci, i presidi sanitari e/o dispositivi tecnici (per questi dispositivi la prescrizione non deve avere una data superiore ai sei mesi dalla data di emissione della relativa fattura)
  • Copia dell’ultima busta paga.

Modalità di presentazione richiesta di rimborso:

Può essere presentata una sola richiesta di rimborso in unica soluzione per l’intera somma erogabile. Non è possibile integrare la richiesta con ulteriori invii, suggeriamo pertanto di raccogliere tutte le spese utili al raggiungimento del massimale.

La richiesta va inviata telematicamente dal sito www.cadiprof.it  registrandosi ed accedendo alla propria area riservata dipendente e andando nella sezione Cadiprof Pacchetto Famiglia “nuova richiesta di rimborso” e selezionando la voce “NAF – Assistenza del figlio non autosufficienza L. 104/92 art.3 comma 1”.

Ricordiamo che è prima necessario inserire o aggiornare i dati dei propri familiari nell’apposito box dell’area riservata “Anagrafiche Dipendente e Familiari” per la validazione. 

In alternativa alla modalità online potrai ancora inviare le richieste di rimborso, utilizzando l’apposito modulo di rimborso, con allegata la copia della documentazione richiesta tramite e-mail a pacchettofamiglia@cadiprof.it  (la documentazione deve essere fornita in formato digitale PDF) o fax al numero 065918506. 

*NB. Informiamo gli iscritti che a breve non sarà più possibile trasmettere le richieste di rimborso tramite fax o mail; quindi, è bene adeguarsi velocemente all’invio on-line delle richieste, registrandosi nella propria area riservata.  

Importanti precisazioni:

La somma massima a disposizione per garanzia si intende erogabile per familiare ed evento; nel caso di richiesta da parte di più dipendenti iscritti per il medesimo familiare, tale somma sarà riconosciuta solo fino alla concorrenza del massimale disponibile per l’evento.

Si ricorda che il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa e che si estendono alla presente garanzia, ove applicabili, tutte le disposizioni previste dal regolamento amministrativo e dalle  Disposizioni generali.  

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