Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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ART. 9 – VARIAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.

Con riferimento a qualsiasi caso in cui il datore di lavoro sospenda la propria attività lavorativa, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla Cassa nel termine massimo di 15 giorni. Nel caso di cessazione dell’attività, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, vale quanto detto al precedente art. 8.

Nel caso di prosecuzione del rapporto lavorativo con altro datore di lavoro subentrante, la copertura per il dipendente continua ad essere operante senza soluzione di continuità, a condizione che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro alla Cassa entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il nuovo datore di lavoro deve provvedere ad una nuova iscrizione ai sensi e agli effetti dei precedenti articoli 2 e 3.

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