Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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ART. 3 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI.

Il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria decorre dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione.

Fatto salvo quanto riportato al successivo art. 7, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di successiva riassunzione con applicazione del C.C.N.L. Studi Professionali, se la nuova iscrizione avviene nell’arco di 3 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stato nuovamente iscritto. Diversamente il diritto alle prestazioni decorre a partire dal 1° giorno del 4° mese successivo alla nuova iscrizione.

Nel caso di reiscrizione di un dipendente da parte del medesimo datore di lavoro (intendendosi per tale anche studi associati o società alle quali partecipa il precedente datore di lavoro, ovvero studi con unico titolare che partecipava in precedenza ad uno studio associato o a società) il datore di lavoro dovrà inviare, unitamente alla nuova iscrizione, documentazione attestante la cessazione del rapporto e la successiva nuova assunzione: in tal caso l’iscrizione del dipendente sarà considerata iscrizione ex novo. Nel caso di mancato invio di documentazione attestante le fattispecie di cui sopra, per la riattivazione delle prestazioni dal 1° giorno del 4° mese successivo alla nuova iscrizione, il datore di lavoro avrà l’obbligo di versare il contributo ordinario previsto al successivo art. 5 per tutte le mensilità intercorrenti dalla comunicazione a CADIPROF di cessazione del rapporto alla nuova iscrizione.

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