Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
Contatti Area Riservata

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE (EBIPRO)

  1. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali.
  2. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza:
    a. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socioeconomico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, articoli 1 e 2;
    b. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull’Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e della evoluzione dei relativi profili professionali in sintonia con la Commissione prevista dall’Impegno a verbale in materia di profili professionali e, ove richiesto da FONDOPROFESSIONI, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;
    c. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Istituzioni scolastiche e Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
    d. le procedure per attivare – coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003 e s.m.i., sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil, Cisl, Uil – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee;
    e. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunità”;
    f. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “FONDOPROFESSIONI” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
    g. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
    h. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
    i. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL;
    j. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;
    k. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;
    l. la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali;
    m. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore;
    n. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione di sportelli territoriali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
    o. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice;
    p. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore;
    q. la gestione e il coordinamento di iniziative di assistenza a favore dei professionisti;
    r. il sostegno per la gestione della bilateralità e l’assistenza contrattuale anche mediante la costituzione di una commissione paritetica per il coordinamento e il monitoraggio del mercato del lavoro;
    s. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge;
    t. il sostegno agli sportelli territoriali di cui all’art. 3;
    u. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:
    i. gli accordi di secondo livello di settore;
    ii. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”,” Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”;
    iii. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani;
    iv. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 11, 12 e 3 del presente CCNL;
    v. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.
    v. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
  3. La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale potrà, al suo interno, articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.
  4. L’Ente Bilaterale Nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento. Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al CCNL.
  5. Le attività dell’Ente Bilaterale Nazionale potranno essere promosse e supportate dagli sportelli regionali costituiti secondo quanto previsto all’art. 3 del presente CCNL. Allo sportello territoriale sono affidate le seguenti funzioni:
    a) Promozione delle attività di sostegno al reddito dell’Ente Bilaterale Nazionale;
    b) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e supporto per la definizione di RLST e OPT;  
    c) Promozione e supporto alle prestazioni e ai servizi della bilateralità nazionale;
    d) Promozione di specifiche convenzioni di EBIPRO in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento.
    e) La raccolta del materiale di cui al comma 2 lettera “u” del presente articolo.
    Le parti convengono di affidare ad ebipro l’attivazione di una piattaforma informatica per il funzionamento degli sportelli regionali.  

 

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