PERMESSO PER LA PREVENZIONE
È riconosciuto ai lavoratori dipendenti, a cui si applica il presente CCNL, un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF.
Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell’avvenuta attività di prevenzione.
In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF.
Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.