Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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CONTRIBUZIONE ALLA BILATERALITÀ DI SETTORE

Sono tenuti a contribuire al finanziamento di E.Bi.Pro. e Cadiprof tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal presente contratto collettivo. 

A partire dalla mensilità di marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF e EBIPRO), come elencate dal presente CCNL, viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per dodici mensilità, di 29 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP. Il versamento del contributo sopra indicato da diritto alle prestazioni erogate dai singoli enti bilaterali secondo quanto previsto dai regolamenti dagli stessi adottati.   

Nella medesima contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all’interno dello studio professionale: datori di lavoro, collaboratori e lavoratori. 

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione. 

Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi. 

Le Parti firmatarie del CCNL convengono di suddividere la citata quota sopra indicata nel seguente modo: 

  • 20 euro per 12 mensilità a CADIPROF. 
  • 9 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 7 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad EBIPRO.

Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite nello specifico accordo tra le parti firmatarie del CCNL.  

Le Parti convengono di affidare a CADIPROF le attività connesse al recupero del contributo unico previsto dal comma 2 del presente articolo secondo le modalità che saranno definite da apposito regolamento. 

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43 (quarantatré) corrisposto per 14 mensilità. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il suddetto importo non è riproporzionabile. Oltre al suddetto importo, che rappresenta il trattamento minimo che deve essere riconosciuto al lavoratore, il datore di lavoro è, altresì, obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nell’ipotesi di adesione al sistema della bilateralità.  

Le prestazioni previste dagli enti bilaterali consultabili nei siti istituzionali www.ebipro.it e www.cadiprof.it costituiscono in questo senso una tutela fondamentale per i lavoratori. 

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