Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE (CADIPROF)

1. La “Cassa di Assistenza Sanitaria integrativa contrattuale per i lavoratori degli Studi Professionali” denominata “CADIPROF” ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.

2. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.

3. Le quote a carico dei datori di lavoro per l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla CADIPROF sono quelle indicate dal precedente art. 13 a cui devono essere aggiunte 24 (ventiquattro) Euro “Una Tantum” quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal D.lgs. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.).

6. Il versamento delle quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali.

7. Per ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

8. L’iscrizione e il versamento della quota “Una Tantum” di 24 (ventiquattro) euro e del contributo mensile di cui alla precedente art. 13 dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate nel Regolamento CADIPROF presente sul sito www.cadiprof.it.

VENT'ANNI DI IMPEGNO E TUTELE PER I LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

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