Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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15 Aprile 2020

Emergenza covid-19: norme transitorie

  1. Ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti che, alla data del 1° aprile 2020, non risultavano iscritti alla bilateralità di settore (CADIPROF ed EBIPRO), è data la possibilità di beneficiare di una delle prestazioni erogate da EBIPRO e delle misure introdotte da CADIPROF per l’emergenza COVID-19 (si vedano a tal proposito www.ebipro.it www.cadiprof.it).

Per tale finalità, gli studi potranno versare la somma di euro 132 per ciascun lavoratore dipendente (pari a 6 mesi di contribuzione arretrata), registrandosi sul  portale iscrizioni https://areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web/ ed inviando, unitamente alla richiesta delle prestazioni secondo le procedure previste, il modello F24 da cui risulti il pagamento della somma sopra indicata e il periodo di riferimento da 10 2019 a 03 2020.

  1. Ai datori di lavoro già iscritti alla data del 1° aprile 2020, che risultavano in situazioni debitorie nei confronti di CADIPROF ed EBIPRO tali da impedire l’erogazione delle prestazioni, è consentita la regolarizzazione della situazione contributiva, mediante versamento del 30% delle somme dovute, a saldo e stralcio del debito maturato nei confronti di entrambi gli enti alla data del 31.1.2020.

Per tali soggetti, il saldo comporterà la riattivazione totale delle prestazioni con effetto dal primo giorno del mese successivo all’avvenuto pagamento. 

Anche in tal caso, unitamente alla richiesta delle prestazioni secondo le procedure previste, i richiedenti dovranno inviare il modello F24 da cui risulti il pagamento della somma sopra indicata e il periodo di riferimento da 10 2019 a 01 2020.

  1. È ammessa la sospensione della contribuzione ordinaria solo per i lavoratori dipendenti di studi/aziende già iscritti alla data del 1° aprile 2020, per i quali si verifichi la sospensione dell’attività lavorativa per accesso ad ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente e solamente per il periodo di effettiva sospensione dell’attività.

A tali lavoratori viene garantita la continuità delle prestazioni CADIPROF/EBIPRO.

Per tale finalità, il datore di lavoro (o il suo consulente) è tenuto a comunicare in forma scritta mediante e-mail all’indirizzo info@cadiprof.it, per ciascun lavoratore:

nome

cognome

codice fiscale

data di inizio del periodo di sospensione

durata della sospensione

Entro 15 giorni, il datore di lavoro (o il suo consulente) segnalerà, con le stesse modalità sopra indicate, l’effettiva data di fine del periodo di sospensione.

Gli enti comunicheranno ai diretti interessati le modalità per il recupero della contribuzione sospesa.

Le norme indicate hanno validità fino al 23 agosto 2020, fatte salve ulteriori proroghe.

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